Disposizioni per l'utilizzo del Marchio del Parco Regionale dei Colli Euganei per gli operatori del Settore Agricolo e Agroalimentare
Premessa
Il Parco Regionale dei Colli Euganei con Delibera di Consiglio Direttivo n. 6 del 21/01/2020 ha approvato le disposizioni per l'utilizzo del proprio logo istituzionale provvedendo successivamente anche alla sua registrazione come marchio d'impresa presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova.
Per il
settore agricolo e agroalimentare possono richiedere l'uso del marchio i seguenti Soggetti (di cui al punto 2 dell'
Allegato B):
- a) consorzi di tutela delle denominazioni dei prodotti agroalimentari;
- b) organizzazioni di produttori agricoli;
- c) produttori agricoli singoli e associati;
- d) imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari.
Requisiti necessari e condizioni
Gli operatori sopra individuati possono utilizzare il marchio dell'Ente parco solo ed esclusivamente sui prodotti agricoli ed agroalimentari certificati secondo uno dei seguenti sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale o regionale e per i quali è prevista l'indicazione dell'origine in etichetta:
- DOP e IGP (regolamento UE 1151/2012) a condizione che non vi siano conflitti con le specifiche normative di settore e con i relativi disciplinari di produzione;
- Specialità tradizionale garantita STG;
- Agricoltura biologica (regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008 succ. mod. e int.);
- Vini DOP e vini DOCG-DOC (Reg. to UE n. 1308/2013) *;
- Marchio QV della LR n. 12/2001 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità";
- IG bevande spiritose di cui al Reg.to (CE) n. 110/2008;
- altri sistemi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano (SQNPI - L.3/2011 e SQNZ - DM 4/3/2011).
*Per il settore vitivinicolo il marchio del Parco è concesso esclusivamente per le produzioni certificate a D.O. "Colli Euganei", "Colli Euganei Fior d'Arancio e/o Fior d'Arancio Colli Euganei" e che le sopradescritte produzioni, per cui si richiede l'utilizzo del marchio del Parco, sono state ottenute all'interno del territorio di competenza dell'Ente Parco.
Per l'eventuale inserimento del marchio dell'Ente parco valgono in ogni caso in modo esclusivo:
- le condizioni di produzione, trasformazione e confezionamento stabilite dai singoli disciplinari di produzione o delle relative normative;
- le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e agroalimentari;
- i controlli e le verifiche effettuate dagli organismi accreditati ai sensi dei sistemi di certificazione riconosciuti dalle normative vigenti.
- l'uso del marchio è concesso per la durata di due (2) anni dall'atto di rilascio.
L'autorizzazione d'uso potrà essere rinnovata, sulla base della presentazione di una nuova richiesta. Allo scadere dell'autorizzazione, o previa richiesta formale da parte dell'Ente Parco, verrà richiesto un breve report delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti mediante l'utilizzo del marchio del Parco.
Presentazione delle domande
La richiesta di concessione va presentata su apposito
modello C predisposto dall'Ente Parco, datato e firmato, dopo aver letto e preso visione degli allegati
A-
B-
D, allegando l'attestazione/certificato dell'organismo di controllo (in corso di validità) per i prodotti per cui si richiede l'utilizzo del marchio e copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità.
La documentazione sopradescritta va spedita all'Ente Parco tramite una delle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata inviando a info@pec.parcocollieuganei.com
- posta ordinaria intestata a Parco Regionale dei Colli Euganei via Rana Cà Mori 8 - 35042 Este (PD).
Concessione dell'uso del marchio
L'Ente Parco dopo aver valutato la documentazione presentata dai richiedenti invierà ai beneficiari una comunicazione di concessione di utilizzo del marchio del parco esclusivamente per i prodotti agricoli/agroalimentari richiesti e aventi i requisiti previsti nella Delibera di Consiglio Direttivo n. 6/2020. La durata della concessione è di due anni a partire dalla data del protocollo della concessione.